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Pedoni in sicurezza

In Auto! | 10 Luglio 2022
Pedoni in sicurezza obblighi e regole

Ebbene si, tutti noi siamo pedoni quando utilizziamo le strade e le loro pertinenze e pertanto, nella fattispecie abbiamo dei diritti i quali si possono ricercare negli artt. Art. 190 Comportamento dei pedoni e nel successivo Art. 191 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni del C.d.S..

Innanzitutto i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulla carreggiata a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.

I pedoni, per attraversare la carreggiata, essa nel Codice della Strada è definita come quella la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composto da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri (100) dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri.

É vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulla banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. É vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate. La parte sanzionatoria prevede che chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102.




Fonte: www.leggioggi.it